Condizioni di fornitura e pagamento

1. Entità delle forniture o delle prestazioni 
Per l’entità delle forniture o delle prestazioni sono determinanti le dichiarazioni scritte di entrambe le parti. Se è stato stipulato un contratto in assenza delle suddette dichiarazioni, è determinante la conferma d’ordine scritta del fornitore oppure nel caso in cui la conferma non sia stata data, l’ordine scritto del committente.


2. Prezzo e pagamento 
I prezzi si intendono franco fabbrica e vengono fissati in EURO (per forniture all’estero ci riserviamo il diritto di scegliere la valuta). I prezzi non sono vincolanti per ordini successivi. Ai prezzi si aggiunge l’IVA per il rispettivo importo previsto dalla legge. 
Il termine di pagamento viene adeguato ai rispettivi rapporti. I pagamenti devono essere effettuati a nostro favore e non ai nostri rappresentanti. Come data di ricevimento del pagamento si intende il giorno in cui possiamo disporre liberamente dell’importo. In caso di ritardo o proroga del pagamento vengono addebitati gli interessi bancari per il credito non coperto per il periodo in questione.


3. Periodo di consegna 
Il termine per consegne o prestazioni decorre dal giorno in cui il committente e il fornitore si sono accordati per iscritto sull’ordine. Il rispetto del termine presuppone la ricezione tempestiva di tutti i documenti che il committente deve fornire, nonché di tutte le autorizzazioni, approvazioni, chiarimenti e autorizzazioni di progetti, il rispetto delle condizioni di pagamento concordate e di tutti gli obblighi. 
Il termine di consegna è prorogato in maniera adeguata in caso di misure nell’ambito di vertenze di lavoro, in particolare sciopero o serrata, ma anche al verificarsi di impedimenti imprevisti, al di fuori della volontà del fornitore, laddove venga dimostrato che tali impedimenti influiscono sul completamento e sulla consegna dell’oggetto della fornitura. Ciò vale anche quando queste circostanze si verificano in relazione ai sub-fornitori. Il fornitore non risponde delle circostanze precedentemente menzionate, se si verificano nell’ambito di un ritardo già in atto. Il fornitore comunicherà in prima possibile al committente l’inizio e la fine di tali impedimenti in casi importanti.


4. Trasferimento del rischio e accettazione 
Il rischio è trasferito al committente anche quando è stata concordata una consegna in porto franco. In caso di consegna senza installazione o montaggio, quando la merce oggetto della spedizione è stata spedita o ritirata. La merce viene imballata con la massima cura. La spedizione è effettuata secondo la migliore valutazione del fornitore. La merce da spedire viene assicurata dal fornitore contro danni dovuti a rottura, di trasporto e incendio su richiesta e a spese del committente. 
Gli oggetti consegnati devono essere accettati dal committente anche quando presentano difetti di secondaria importanza, sono possibili consegne parziali.


5. Riserva di proprietà 
Tutta la merce consegnata resta di nostra proprietà fino al pagamento di tutti i crediti che ci spettano nei confronti dell’acquirente. Il committente non è autorizzato né a dare in pegno l’oggetto della fornitura né a cederlo in garanzia. In caso di pignoramenti, sequestro o altri provvedimenti da parte di terzi, il committente è tenuto a informare tempestivamente il fornitore. In caso di comportamento del committente non conforme al contratto, in particolare di ritardo nel pagamento, il fornitore è autorizzato a ritirare la merce a seguito di sollecito e il committente è tenuto alla consegna. L’esercizio della riserva di proprietà come anche il pignoramento dell’oggetto della fornitura da parte del fornitore, non valgono come recesso dal contratto.


6. Responsabilità per difetti della fornitura 
Il fornitore risponde per difetti della fornitura tra cui si annovera anche l’assenza delle caratteristiche espressamente assicurate, con esclusione di ulteriori rivendicazioni, nelle seguenti modalità. 
a) Tutti i componenti devono essere riparati o forniti nuovamente secondo equa valutazione del fornitore senza addebitare alcun costo, nel caso in cui entro 6 mesi dalla messa in funzione siano inutilizzabili o la loro idoneità sia fortemente compromessa. Se la spedizione, l’installazione o la messa in funzione subiscono ritardi non dovuti al fornitore, la responsabilità cessa al più tardi trascorsi 12 mesi dal trasferimento del rischio. 
b) Il diritto del committente, di far valere diritti dovuti a difetti, si esaurisce in tutti i casi dopo 6 mesi dal momento della denuncia tempestiva, tuttavia al più presto alla scadenza del termine per la garanzia. 
c) Non assumiamo alcuna garanzia per danni causati da un utilizzo inadeguato o improprio, montaggio o messa in funzione errati da parte del committente o di terzi e naturale usura. 
d) Per eseguire tutte le riparazioni e le forniture successive che sono necessarie secondo equa valutazione del fornitore, il committente deve concedere il tempo e l’occasione necessari dietro accordo con il fornitore, altrimenti il fornitore sarà esonerato dalla responsabilità per difetti. 
e) Per quanto riguarda i costi diretti derivanti da riparazione o fornitura sostitutiva, il fornitore si fa carico dei costi del pezzo di ricambio inclusa spedizione come anche dei ragionevoli costi di smontaggio e montaggio. Negli altri casi il committente si fa carico dei costi. 
f) Modifiche o interventi di riparazione inadeguati eseguiti dal committente o da terzi senza previa autorizzazione del fornitore fanno estinguere la responsabilità per le conseguenze che ne derivano. 
g) Ulteriori diritti del committente, in particolare il diritto al risarcimento dei danni, che non si sono verificati all’oggetto stesso della fornitura, sono esclusi nella misura consentita dalla legge.


7. Diritto del committente al recesso 
Il committente ha facoltà di recedere dal contratto, se il fornitore è definitivamente impossibilitato a eseguire la prestazione prima del trasferimento del rischio. Inoltre il committente ha un diritto al recesso, se il fornitore lascia scadere in modo infruttuoso il termine adeguatamente prorogato per la riparazione o fornitura sostitutiva in relazione ad un difetto di cui deve rispondere in virtù delle condizioni di fornitura per colpa ad esso attribuibile. Il diritto di recesso del committente sussiste anche in caso di impossibilità o riparazione o fornitura successiva insufficienti da parte del fornitore. 
Nella misura consentita dalla legge sono esclusi di tutti gli altri diritti del committente, in particolare anche la risoluzione per vizi, disdetta o riduzione, come anche il diritto al risarcimento dei danni di qualsiasi natura, e anche di quei danni che non si sono verificati sull’oggetto della fornitura.


8. Diritto del fornitore al recesso 
Per il caso di eventi imprevisti ai sensi del capitolo 3 delle condizioni di fornitura e per il caso in cui l’esecuzione si riveli impossibile a posteriori, il contratto sarà adeguato in maniera appropriata. Laddove ciò non sia ragionevole dal punto di vista economico, il fornitore avrà il diritto di recedere completamente o parzialmente dal contratto. 
Non sussistono diritti al risarcimento del danno a favore del committente in ragione del suddetto recesso. Se il fornitore intende avvalersi del diritto al recesso, è tenuto a comunicarlo tempestivamente al committente anche quando inizialmente era stata concordata una proroga del termine di consegna con il committente.


9. Foro competente 
Per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale, laddove il committente sia un imprenditore, una persona giuridica di diritto pubblico o un ente di diritto pubblico con patrimonio separato, l’azione legale deve essere promossa presso il tribunale competente per la sede principale o per la filiale del fornitore che effettua la consegna. Il fornitore ha anche facoltà di promuovere un’azione legale presso il foro della sede principale del committente.


Accordi accessori 
Accordi accessori hanno efficacia soltanto se confermati per iscritto.


 

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